SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI
Con la presente riportiamo un importante chiarimento in materia di somministrazione alcolici.
Il DECRETO LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (GU n.42 del 20-2-2017) entrato in vigore il 21/02/2017, all’Art. 12 “Disposizioni in materia di pubblici esercizi” ha così disposto:
All’articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra».
Pertanto il testo completo dell’Art. 14 ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori) della L. 30 marzo 2001, n. 125, diventa il seguente:
- Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
- Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio