OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO:
SICUREZZA SUL LAVORO E IMPIANTI CONDOMINIALI
Affrontiamo una tematica di attualità, ovvero gli obblighi in capo all’amministratore di condominio con particolare riguardo alla gestione degli impianti elettrici.
Il D.Lgs. 81/08, che in Italia regolamenta la sicurezza sui luoghi di lavoro, in alcuni casi considera a tutti gli effetti l’amministratore di condominio un datore di lavoro, pertanto, come tutti i datori di lavoro, è tenuto per legge ad effettuare la valutazione rischi del condominio a cui è preposto.
I casi riscontrabili all’interno di un condominio sono nello specifico:
- Condominio con personale subordinato (es. portieri, addetti alla custodia, addetti alle pulizie, addetti alla manutenzione, ecc.): l’amministratore, si configura come un datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed è quindi obbligato ad istituire il sopra citato Servizio di Prevenzione e Protezione attuando le misure di tutela necessarie in relazione agli impianti elettrici:
- protezione contro le scariche atmosferiche degli edifici
- dispositivi di messa a terra di impianti elettrici
- gestione impianti elettrici
- Condominio senza personale subordinato ma con assegnazione di lavori in presenza di una sola impresa (esempio, manutenzione ordinaria/servizi): L’amministratore di un condominio senza dipendenti è esentato dall’obbligo di redazione scritta del documento di valutazione dei rischi ma è tenuto comunque a valutare i rischi presenti all’interno del condominio per tutelare l’incolumità degli inquilini e di eventuali lavoratori di ditte appaltatrici. L’amministratore di condominio ha infatti l’obbligo giuridico di agire con “perizia, prudenza e diligenza” e in tale ambito, seppur senza un esplicito obbligo giuridico, ricadono anche gli adempimenti in materia di gestione impianti elettrici.
- Assegnazione di lavori in presenza di più imprese nell’ambito di un cantiere edile (esempio manutenzione straordinaria): nel caso in cui l’amministratore ha l’opportunità di appaltare lavori edili, rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (ex 626 e D.Lgs. 494/96), anche in questo caso l’amministratore di condominio risulta essere il datore di lavoro ovvero il committente, prendendosi carico degli obblighi derivanti dagli artt. 90, 96 del medesimo decreto.
In ultimo si ricorda sempre la responsabilità del Datore di Lavoro di ciascun attività professionale all’interno del condominio per ciascuno degli impianti. Se l’amministratore non provvede ai relativi adempimenti, il Datore di Lavoro ha comunque la responsabilità dei suoi dipendenti e quindi l’obbligo di redigere tali documenti.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza sul lavoro, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.