E’ REATO NON INDICARE I CIBI SURGELATI NEL MENÙ
Riportiamo l’attenzione alla tipologia di reato in oggetto, molto diffuso nella ristorazione.
L’orientamento della giurisprudenza italiana è ormai pressoché stabile da anni nel considerarlo come un “tentativo di frode in commercio” (art. 515 del Codice Penale).
L’ Art. 515 Codice Penale – “Frode nell’esercizio del commercio” recita:
“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”
Si riportano in seguito alcune sentenze significative:
Sentenza n. 44643/2013 Cassazione Penale: “… la detenzione di alimenti congelati/surgelati nelle celle freezer o congelatori di un ristorante integra un tentativo di frode in commercio quando sul menù non è indicato lo stato fisico (congelato o surgelato) di quegli alimenti.”
Sentenza n. 6586 del 13/2/2017 Cassazione Penale: Confermata la sentenza di condanna, sia in primo che in secondo grado di giudizio, di un ristoratore che ha posto in essere questa condotta. La Suprema Corte ha escluso che, nella fattispecie, mancherebbe il presupposto del reato, ovvero il contratto, in quanto “è configurabile il reato ex artt. 56 e 515 cod. pen. allorché l’alienante compia atti idonei, diretti in modo non equivoco, a consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata. Può concretizzare la fattispecie di reato in esame anche il semplice fatto, nel caso di specie incontestato, di non indicare nella lista delle vivande, posta sui tavoli di un ristorante, che determinati prodotti sono congelati, in quanto l’esercizio di ristorazione ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori: infatti, detta lista, consegnata agli avventori, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti dei clienti e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti ivi indicati; di tal che la mancata specificazione della qualità del prodotto (naturale o congelato) integra il reato di tentata frode nell’esercizio del commercio, perché la stessa proposta non veritiera costituisce un atto diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all’art. 515 cod. pen.”
Sentenza n. 34783 del 17/7/2017 Cassazione penale: Non segnalare nel menu del ristorante l’informazione sulla natura surgelata dei cibi costituisce una violazione dell’articolo 515 del codice penale, ossia tentativo di frode in commercio. Non solo: secondo quanto stabilito dalla sentenza, anche la semplice detenzione nel ristorante di pesce/carne surgelati, quando nessun piatto del menù ne specifica tale «qualità» equivale a un tentativo di frode. Inconferente la linea difensiva secondo cui la “mera detenzione di cibi surgelati” non configurerebbe il reato poiché al momento del fatto non sono presenti clienti. “Ai fini della configurazione del reato di frode in commercio non è necessaria la concreta contrattazione con un avventore essendo integrato il reato, nella forma tentata, in presenza di detenzione all’interno di un esercizio per la ristorazione di alimenti surgelati destinati alla somministrazione, senza che nella lista delle vivande sia indicata tale qualità in assenza, oltretutto, di alimenti freschi, essendo congelata la totalità delle provviste”. Perciò, se non indicato nel menù, il ristoratore è punibile ogni volta in cui nei propri locali conservi alimenti surgelati.
Si citano inoltre altri due riferimenti normativi importanti al riguardo:
- Il regolamento (UE) n. 1169/2011 – art. 7: “1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione (..)
- REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013 relativo al settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. CAPO IV (INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI)- Art. 35 (Informazioni obbligatorie) – 1. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’allegato I del presente regolamento commercializzati nell’Unione, indipendentemente dall’origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un’etichettatura adeguati indichino: a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico; b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini “…pescato…” o “…pescato in acque dolci…” o “…allevato…”, c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell’allegato III del presente regolamento; d) se il prodotto è stato scongelato; e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.
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