Congedo maternità 2019: cosa cambia all’interno delle aziende?
Tutela della lavoratrice in gravidanza nei luoghi di lavoro
Informativa in merito ad una novità importante relativamente al congedo maternità per le lavoratrici in gravidanza.
Dal 2019 è stata introdotta, la possibilità di lavorare fino al nono mese, potendo così usufruire dell’intero periodo di astensione post partum di 5 mesi a decorrere dalla data del parto.
Fino al 31 dicembre 2018 le lavoratrici avevano solamente due possibilità di scelta:
- Usufruire del congedo di maternità obbligatorio della durata complessiva di 5 mesi decorrenti dai 2 mesi prima la data presunta del parto fino a 3 mesi dopo il parto
- Lavorare fino ad un mese prima della data presunta ed usufruire del congedo di maternità per i 4 mesi successivi al parto, previa autorizzazione del medico del SSN e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
La legge di stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145 all’art. 1 comma 485) ha introdotto una terza opzione e precisamente:
A decorrere dall’1 gennaio 2019 la lavoratrice può scegliere di fruire del congedo obbligatorio di maternità solo dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, previo parere favorevole del medico specialista del SSN e del medico competente alla prevenzione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel caso in cui la lavoratrice decida di lavorare fino all’ottavo e/o nono mese di gravidanza, deve presentare un’apposita domanda sia al Datore di Lavoro sia all’INPS, corredata dalla certificazione sanitaria indicata sopra:
- Acquisita durante il settimo mese di gravidanza per poter lavorare l’ottavo mese;
- Acquisita durante l’ottavo mese di gravidanza per poter lavorare il nono mese.
Queste novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 si riflettono direttamente anche a livello aziendale, più precisamente:
- Sulla valutazione dei rischi correlati all’attività professionale, in particolare per quanto riguarda la redazione dell’informativa fornita alle madri lavoratrici, che dovrà includere il riferimento alla possibilità di estendere il congedo fino al momento del parto nel rispetto dell’analisi dei rischi effettuata;
- Sulle attività di medicina del lavoro, in quanto per l’estensione del congedo di maternità fino al nono mese è necessario il parere del Medico Competente che attesti l’assenza di rischi per la madre ed il bambino.
Oltre che al Datore di Lavoro e all’INPS, è opportuno dare comunicazione anche all’Ispettorato Territoriale del Lavoro della decisione presa dalla lavoratrice in merito alla flessibilità del congedo di maternità.
Tutto ciò è possibile nel caso in cui la gravidanza non sia a rischio e la mansione non esponga la lavoratrice a rischi per la gravidanza.
Se, invece, la mansione espone la lavoratrice a rischi per la gravidanza, il Datore di lavoro potrà valutare, con il parere del Medico Competente, un cambio di attività, la modifica temporanea delle condizioni e/o dell’orario di lavoro o il trasferimento in altra unità operativa con mansione non a rischio.
In questo caso, il Datore di lavoro è tenuto a documentare tale modifica temporanea dell’attività lavorativa e a darne comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Qualora non fosse possibile adeguare la mansione, il Datore di Lavoro avvierà la lavoratrice all’astensione anticipata dal lavoro.
Per avviare l’iter di astensione è necessario che il Datore di lavoro formalizzi un’istanza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, a seguito della quale verrà rilasciato un provvedimento finale.
In caso di gravidanza a rischio, a prescindere dalla mansione svolta, andrà presentata una richiesta di astensione appoggiandosi ai Distretti delle AUSL competenti per territorio.
Nel ricordarLe che in caso di maternità in azienda, può confrontarsi con il nostro Studio al fine di gestire correttamente la prassi burocratica con gli Uffici competenti legata alla valutazione dei rischi in azienda, Vi ricordiamo che potete contattarci per informazioni in merito al numero oppure mandando una mail all’indirizzo info@iso-studio.it.