Il 6 Aprile 2021 ha visto la pubblicazione della nuova versione del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro“.
La revisione tiene conto delle precedenti misure definite dei precedenti protocolli sottoscritti il 14 Marzo e il 24 Aprile 2020 e le aggiorna alla luce dei vari provvedimenti governativi.
Analizziamo quelle che sono le disposizioni in esso contenute.
Innanzitutto viene ribadita l’importanza, ove possibile, di applicare la modalità di lavoro agile o da remoto e la sospensione delle attività nei reparti aziendali non indispensabili per la produzione.
Nell’Aggiornamento al Protocollo Covid dovranno dovrà essere verificato che gli spostamenti all’interno dei siti produttivi devono essere limitati il più possibile così come rimane l’obbligo di contingentare l’accesso ai locali.
Per quanto riguarda le riunioni in presenza non sono consentite, nel caso in cui fosse necessario e urgente effettuarle e non fosse possibile stabilire un collegamento a distanza la partecipazione dovrà essere limitata al minimo.
Deve essere assicurata, oltre al mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, l’adozione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi condivisi sia in locali di lavoro chiusi o all’aperto.
L’utilizzo di tali dispositivi (mascherine chirurgiche o dispositivi con grado di protezione maggiore) non è obbligatorio nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento coerentemente con quanto affermato dal DPCM 2 marzo 2021.
Una particolare precisazione nell’aggiornamento al protocollo covid dovrà essere effettuata per la gestione delle trasferte (nazionali ed internazionali) che prima erano state sospese o annullate.
Da oggi la loro attivazione deve essere valutata in collaborazione con il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tenendo in considerazione il contesto in cui operano le aziende nonché l’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
Novità in ambito formativo: consentita la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’impresa stessa, consentiti anche stage e tirocini formativi che nella prima fase della pandemia avevano pagato il prezzo del distanziamento.
La riammissione al lavoro di un lavoratore affetto dal virus avverrà secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020: i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Ricordiamo che la mancata applicazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività sino al ripristino delle idonee condizioni di sicurezza.
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5383_0_file.PDF
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