LA GESTIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI LAVORI ESTERNI
La tutela della salute e della sicurezza del lavoro (gestione dei rischi) fa riferimento sia ai dipendenti dell’azienda, sia ai collaboratori esterni che lavorano a breve o a lungo termine presso l’azienda stessa, come ad esempio: lavoratori di ditte esterne, lavoratori autonomi, imprese di pulizie, lavoratori interinali, imprese impegnate in lavori di manutenzione impianti.
La gestione della sicurezza di lavoratori esterni viene spesso ignorata dai datori di lavoro committenti.
La normativa
L’Art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 fornisce le indicazioni di base sulla gestione di alcuni casi specifici che possono manifestarsi nell’attività lavorativa quotidiana nel caso di contratti d’appalto o d’opera, quando le attività da compiersi non rientrano nel campo dei lavori edili o di ingegneria civile (es. lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere fisse in muratura)
Il primo passo per garantire la sicurezza dei lavoratori esterni all’azienda lo deve SEMPRE compiere il datore di lavoro committente, il quale deve informare sui rischi presenti nella propria azienda e verificare l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori esterni attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione al CCIAA e dell’autocertificazione ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000.
Altro passo da compiere di fondamentale importanza è la compilazione di un vero e proprio documento: il DUVRI (nei casi ove previsto), ovvero del “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”.
Questo strumento è il risultato della cooperazione tra azienda committente e azienda affidataria, viene redatto per ridurre al minimo il rischio da interferenza. La sua funzione è quella di indicare all’azienda affidataria i pericoli presenti nell’ambiente di lavoro e le misure di prevenzione adottate per ridurli.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto e deve essere monitorato a seconda dell’avanzamento dei lavori svolti dall’appaltatore. La mancanza di tale documento rende il contratto di appalto nullo.
Attenzione!
La norma stabilisce che il DUVRI non deve essere redatto nei seguenti casi:
- appalti di servizi di natura intellettuale (consulenti, tecnici informatici, ecc.);
- forniture di materiali o attrezzature (corrieri espressi, fornitori di materie prime, ecc.);
- lavori o servizi di durata inferiori o pari a 5 giorni/uomo, calcolati in riferimento ad un anno dall’inizio dei lavori che non determinano rischi di incendio elevato, agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari contenuti nell’allegato XI del D. Lgs 81/2008 (tra cui lavori in quota, lavori in prossimità di linee elettriche aree).
Sanzioni
In tutti gli altri casi, la mancanza del DUVRI comporta importanti sanzioni per la Ditta committente.
Nello specifico, l’art. 26 prevede per il datore di lavoro committente nel caso:
- di mancata verifica dei requisiti tecnico professionali della ditta esterna / lavoratore autonomo: arresto 2 – 4 mesi o ammenda 1.096,00-5.260,80 Euro;
- nel caso di mancata fornitura di informazioni al lavoratore autonomo / ditta esterna dei rischi presenti nella propria azienda e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare: arresto 2-4 mesi o ammenda 882,00-4.384,00 Euro
- infine, nel caso di mancata redazione del DUVRI quando obbligatorio: arresto 2-4 mesi o ammenda 1.644,00-6.576,00 Euro.
Di seguito si riporta un esempio esplicativo.
Un Lavoratore dell’A. guida il carrello elevatore in modo imprudente e investe un Lavoratore della C. Successivamente emerge che il Lavoratore non era in possesso della necessaria formazione come carrellista.
POSSIBILI CONSEGUENZE SENZA AVER REDATTO IL DUVRI
- sanzione per il Lavoratore (con eventuale azione penale in caso di lesione grave);
- sanzione penale all’Appaltatore per omessi obblighi di formazione;
- Committente sanzionabile per omessa vigilanza, e per non aver messo in atto tutte le necessarie misure per ridurre al minimo i rischi legati alle attività in appalto.
CON IL DUVRI:
Formazione Lavoratore: se l’Appaltatore ha sottoscritto il DUVRI, egli ha dichiarato che tutti i Lavoratori partecipanti all’appalto erano stati preventivamente informati, formati e addestrati a sua cura, affinché fossero in grado di svolgere in piena sicurezza le attività loro affidate. La responsabilità della Committente è esclusa, in quanto essa può dimostrare che l’Appaltatore ha consapevolmente dichiarato il falso.
Omessa protezione del lavoratore: Il DUVRI contiene norme e regole per garantire che non vi sia omessa vigilanza dell’attività lavorativa esterna, pertanto il Committente non può essere sanzionato per non aver provveduto a stabilire tutte le misure di protezione necessarie al caso.
Da quanto sopra riportato emerge quindi che il DUVRI ha un’importanza paragonabile allo stesso Documento di Valutazione dei Rischi aziendali.
Risulta inoltre importante che sia costantemente aggiornato e adattato alle condizioni di lavoro specifiche che si presentano di volta in volta.
Questo in ragione del fatto che il riscontro, da parte degli Organismi di Controllo di un DUVRI obsoleto / incompleto (senza tutti i dati o riportante cioè dati non più corrispondenti alla realtà del lavoro svolto) equivale alla sanzione relativa alla mancanza di tale documento.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza nei cantieri, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.