IMPRESA FAMILIARE E SICUREZZA SUL LAVORO
I lavoratori dell’Impresa Familiare sono esonerati da tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro? La risposta è NO!
Il D.Lgs 81/2008 all’art. 21 recita testualmente:
- I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
- I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Inoltre si ricorda che l’obbligo di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (INAIL) è estesa anche ai collaboratori dell’impresa familiare anche in assenza di rapporti di lavoro subordinati (Rif. sentenza della Corte di cassazione n. 20406 del 25 agosto 2017).
Il nostro ufficio Commerciale è a disposizione per ulteriori informazioni in merito, potete contattarci al numero oppure mandando una mail all’indirizzo info@iso-studio.it.