ISPETTORI AUSL: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DURANTE IL SOPRALLUOGO
Vogliamo ricordare che gli “Ispettori AUSL” sono a tutti gli effetti ufficiali di polizia giudiziaria (U.P.G.) in materia di sicurezza e igiene del lavoro e, in caso di sopralluogo, “hanno il compito … di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento … delle singole attività produttive“.
Nell’abito delle loro competenze gli Ispettori hanno facoltà di:
– visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze;
– sottoporre a visita medica il personale occupato;
– prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi;
– chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l’adempimento del loro compito lavorativo.
Il datore di lavoro che, su loro esplicita richiesta, non fornisse le notizie dovute o le fornisse scientemente errate o incomplete, potrebbe incorrere in una sanzione penale che prevede l’arresto fino a due mesi o un’ammenda fino ad 516 euro.
La documentazione che il datore di lavoro deve mettere a loro disposizione è:
– tutta quella riguardante il rapporto di lavoro dei dipendenti (libro unico del lavoro, documenti comprovanti l’assolvimento degli obblighi contributivi, ecc.);
– tutta quella riguardante la parte tecnica (certificazioni, verifiche, autorizzazioni, omologazioni, ecc.) relativa alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori;
– tutta quella riguardante la parte contabile che abbia diretta o indiretta pertinenza con l’esecuzione del processo produttivo (fatture di acquisto di macchine, DPI e consulenze).
– tutta quella riguardante la salute e la sicurezza del lavoro (nomine, attestati formativi, organigrammi, documenti di valutazione dei rischi, piani di emergenza, procedure, istruzioni operative, registri di manutenzione, atti relativi alla sorveglianza sanitaria, ecc.)
La documentazione, di cui sopra, deve essere custodita sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta dei funzionari degli organi ispettivi preposti agli accertamenti.
In particolare, il Documento di Valutazione dei Rischi (e relativi Allegati) deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce (art. 29 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008).
Il D.Lgs. n. 81/2008 consente la possibilità di conservare tutta la documentazione rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche su unico supporto informatico.
La conservazione della documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere effettuata nel rispetto del Codice privacy, protezione dei dati personali.
Tutta la documentazione deve risultare integra e completa (assenza di parti illeggibili o mancanti, presenza di tutte le firme e di tutte le date di redazione dove espressamente richieste).
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza sul lavoro, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.