PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONI BIOLOGICHE (PAP)
L’informatizzazione dei PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE (PAP) è stata istituita dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il D.M. n. 18321 del 9 agosto 2012. (in vigore dal primo ottobre 2015)
Il Decreto, oltre alla gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione (PAP), dà indicazione sulla loro compilazione. Tutti gli operatori biologici, direttamente o tramite soggetti delegati, dichiarano la qualità e la quantità delle loro produzioni agli Organismi di Controllo.
Le informazioni contenute nei PAP sono riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno in corso, oppure, alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività e il 31 dicembre.
Modalità di invio dei Programmi Annuali di produzione
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il soggetto deve inserire nel Sistema Informativo Biologico (SIB) e nei sistemi informativi regionali, le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti Programmi Annuali di Produzione: Vegetali, (PAPV), contenente la descrizione qualitativa e quantitativa riferite ai singoli appezzamenti/particelle indicate in notifica; Zootecniche, (PAPZ), contenente la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità; d’Acquacoltura, (PAPA), contenente la descrizione qualitativa e quantitativa della produzione d’acquacoltura; delle Preparazioni, (PAP), contenente la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla preparazione; delle Importazioni, (PAI), contenente la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati da Paesi terzi.
A partire dal 2017 non sarà più possibile la presentazione dei PAP in forma cartacea. Gli operatori dovranno predisporre per tempo il PAP sul SIB o sul sistema informativo regionale, nel proprio fascicolo aziendale, entro la data prevista del 31 gennaio. L’Organismo di Controllo vigilerà sulla corretta compilazione dei PAP. In caso contrario, la mancata predispozione e la non conformità porteranno ad un provveddimento di diffida.
Tutti gli operatori sono tenuti a presentare il PAP, anche nel caso in cui non sia prevista alcuna produzione o importazione e in cui tutte le produzioni siano sub-appaltate a terzi.
Nel caso in cui tutte le lavorazioni vengano effettuate da un terzista, i produttori agricoli che effettuano preparazioni di prodotti aziendali, oltre al PAPV, sono tenuti a presentare il PAP. (es. produttore agricolo che porta le proprie olive a molire presso un frantoio certificato e ritira l’olio biologico)
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento in materia di sicurezza ambientale, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.