IL RUOLO DEL PREPOSTO
Il D.Lgs. 81/2008 definisce all’art. 2, comma “e”: “preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
Possono definirsi preposti tutti coloro che, anche se non formalmente nominati per tale ruolo, si trovano nell’organizzazione aziendale gerarchicamente subordinati ai dirigenti (oppure direttamente subordinati al datore di lavoro qualora non vi siano dirigenti) ed esercitano, a differenza degli altri lavoratori, doveri di sorveglianza e di controllo sull’attività lavorativa.
Secondo tale interpretazione: anche un lavoratore inesperto potrebbe assumere la responsabilità di preposto di fatto, a condizione che sia solito dare direttive o impartire ordini e che tale propensione risulti riconosciuta mediante l’ottemperanza da parte dei lavoratori sui quali viene esercitata.
Il preposto può essere in definitiva considerato una “sentinella per la sicurezza”. Tuttavia, non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti.
Nella pratica, i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala, ecc… vanno SEMPRE inquadrati nella figura del preposto, poiché rientra nei loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti della quadra/reparto/officina/sala, etc.
Per tali ruoli risulta importante redigere atto formale di nomina da parte del Datore di Lavoro. E’ obbligatorio assicurare la formazione specifica, della durata minima di 8 ore come previsto dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011.
Si sottolinea che nessuna indennità è dovuta al preposto per lo svolgimento dei compiti specificati dalla normativa.
Responsabilità diretta e Sanzioni
La responsabilità diretta del preposto, prevede sanzioni che vanno dall’arresto da uno a tre mesi e ammende dai 300 a 2.000 euro.
Di seguito si riportano sentenze significative, emesse dalla Corte di Cassazione inerenti la figura del preposto e le relative responsabilità:
- non può sfuggire alle sue responsabilità il preposto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche;
- sussiste la responsabilità del preposto rispetto ad un evento lesivo accaduto ad un lavoratore ogni qualvolta il primo abbia omesso di prestare la dovuta sorveglianza rispetto a situazioni di pericolo prevedibile originate dall’inadeguata predisposizione delle misure di sicurezza;
- in caso di comportamento imprudente del lavoratore, prevedibile perché abituale, il preposto ha l’obbligo “di agire con richiami e anche di intervenire presso il lavoratore affinché effettui le operazioni di manutenzione in modo corretto, reprimendone gli atteggiamenti imprudenti”;
- il controllo dell’operato dei lavoratori non può risolversi nella “sola messa a disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene”, ma deve costituire uno degli impegni prioritari, l’onere di svolgere una continua azione di sensibilizzazione sull’importanza del loro uso.
Infine, risulta fondamentale sottolineare che il Datore di lavoro, deve garantire al preposto la possibilità di svolgere il proprio compito in autonomia:
- fornendogli e formandolo su procedure che possano aiutarlo a svolgere correttamente il proprio ruolo nella specifica realtà aziendale;
- fornendogli strumenti (cartacei o informatici) per la comunicazione efficace e immediata al Datore di Lavoro di “anomalie” o “pericoli immediati” che possa riscontrare;
- predisponendo e verbalizzando periodici incontri di consultazione in cui possa confrontarsi con le altre figure aziendali nominate.
Per qualsiasi dubbi e/o chiarimento in materia di formazione e sicurezza sul lavoro, Vi invitiamo a contattare il nostro Studio.