Vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti: quali dati può richiedere il datore di lavoro
Diverse sono le domande che molti si sono posti in questo periodo segnato dalla partenza della campagna vaccinale anti-Covid specialmente riguardo alla modalità di trattamento di questi dati nei contesti lavorativi.
Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario?
Oppure: può richiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti che si sono vaccinati o, in alternativa, chiedere conferma dell’avvenuta vaccinazione direttamente ai propri dipendenti?
Con una nota del 17 Febbraio 2020 l’Autorità Garante per la Privacy ha reso note, sul proprio sito internet (https://www.gpdp.it), quali sono le norme a cui attenersi nel trattamento di dati personali relativi alla vaccinazione nei contesti lavorativi.
Riportiamo, quindi quelle che sono le indicazioni fornite rispondendo alle domande più frequenti.
Ebbene, il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.
Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria; nemmeno il consenso del dipendente può costituire, in questi casi, condizione di liceità del trattamento dei dati.
Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.
Il Garante ha chiarito che, in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid quale requisito indispensabile per lo svolgimento di determinate professioni/ attività lavorative/mansioni, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro (come nel caso del settore sanitario) si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).
Anche in questo caso solo il medico competente, considerando lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in relazione all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione all’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.
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